Legge Nazionale 241/1990 e Legge Regionale 15/2007
COSA?
- “È denominato Bed & Breakfast l’attività di carattere saltuario svolta da privati che utilizzano parte della loro abitazione di residenza per offrire un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione” (Legge Regionale 15/2007 art. 45 comma 1).
DOVE?
- L’attività è esercitata in case unifamiliari o in unità condominiali; comunque l’esercizio dell’attività non determina il cambio della destinazione d’uso dell’immobile (Legge Regionale 15/2007 art. 45 comma 4).
- L'attività può essere esercitata in non più di quattro stanze con un massimo di dodici posti letto; qualora l’attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa; alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite (Legge Regionale 15/2007 art. 45 comma 5 e successive modifiche Legge Regionale 9 febbraio 2010 n. 8).
COME?
DOTAZIONI MINIME
- I locali devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d’igiene, nonché rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande (Legge Regionale 15/2007 art. 45 comma 5).
- Il servizio di pulizia delle stanze e sostituzione della biancheria deve essere svolto almeno tre volte alla settimana e, comunque, ad ogni cambio di ospite. La pulizia del bagno deve avvenire quotidianamente (Legge Regionale 15/2007 art. 45 comma 6).
OBBLIGHI
- Il responsabile è tenuto a presentare denuncia di inizio attività al Comune (la denuncia deve essere corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti in base alle disposizioni vigenti), a trasmetterne copia, per conoscenza, alla Provincia di competenza e a esporne visibilmente copia all’interno dei locali (Legge 241/1990 art. 19).
- Il responsabile può iniziare l’attività dalla data di presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente (Legge 69/2009 art. 9).
- Il responsabile dell’attività è tenuto a registrare le presenze, comunicarle alla locale autorità di pubblica sicurezza, nonché a comunicare agli organi competenti il movimento degli ospiti secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche (Legge Regionale 15/2007 art. 45 comma 7).
- Il responsabile è tenuto a comunicare alla Provincia competente le tariffe liberamente determinate (Legge Regionale 15/2007 art. 45 comma 8).
- Il responsabile è tenuto ad esporre i prezzi massimi e minimi praticati in modo ben visibile al pubblico nei locali di ricevimento e all’interno di ciascuna unità abitativa (Legge Regionale 15/2007 art. 47 comma 1).
- Il responsabile dell’attività è tenuto a sottoscrivere un’adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti (Legge Regionale 15/2007 art. 45 comma 9).
- Il responsabile dell’attività che intende procedere alla cessazione temporanea o definitiva dell’attività deve darne preventivo avviso al Comune (Legge Regionale 15/2007 art. 48 comma 1).
AGEVOLAZIONI
- L’esercizio dell’attività di Bed & Breakfast non necessita iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente (Legge Regionale 15/2007 art. 45 comma 3).
- Non è più necessaria l’autorizzazione dell’assemblea condominiale per l’avvio dell’attività di B&B (art. 45 c. 4 della L.R. 15/2007 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 369 del 14 novembre 2008).
PROVINCIA, REGIONE e COMUNE
- La Provincia redige annualmente l’elenco delle attività ricettive di Bed & Breakfast comprensivo della denominazione e dell’indirizzo, delle generalità del responsabile, del numero di camere, delle tariffe e del periodo di apertura, ai fini dell’attività di informazione turistica. L’elenco è comunicato alla Regione (Legge Regionale 15/2007 art. 45 comma 8).
- La Provincia esercita le funzioni relative alla comunicazione delle tariffe nonché alla vigilanza (Legge Regionale 15/2007 art. 47 comma 2).
- La Giunta regionale definisce un apposito marchio identificativo Bed & Breakfast che può essere affisso, a spese di chi esercita l’attività, all’esterno della residenza (Legge Regionale 15/2007 art. 45 comma 2).
- Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull’osservanza delle disposizioni previste dalla legge, nonché di applicazione delle sanzioni (Legge Regionale 15/2007 art. 49).
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